INFORMAZIONI GENERALI

1. Assegnazione

Assegnazione

L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è regolata da un apposito bando di concorso indetto dal Comune competente per territorio.
Le assegnazioni sono effettuate dai Comuni in base ad una graduatoria predisposta da apposita Commissione comunale.
Le assegnazioni sono regolate dalla Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 e dal Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2.

DOMANDA: Il modulo della domanda si può ritirare presso la sede del Comune che ha emesso il bando

REQUISITI: Per presentare la domanda di assegnazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  1. cittadinanza italiana o di un Paese della UE o extraeuropeo (purché il richiedente sia regolarmente soggiornante in Italia);
     
  2. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune che ha pubblicato il bando;
     
  3. mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o comunque su beni patrimoniali (terreni edificabili, agricoli o fabbricati) nel territorio nazionale;
     
  4. assenza di precedente assegnazione (in locazione o in proprietà) su alloggio realizzato con contributi pubblici;
     
  5. reddito del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalla Regione;
     
  6. non aver ceduto un alloggio precedentemente assegnato

Tutti i requisiti devono essere posseduti da chi presenta la domanda di assegnazione; quelli indicati ai punti 3, 4 e 5 anche dai componenti il nucleo familiare.

2. Scelta dell'alloggio e sottoscrizione del contratto di locazione

Scelta dell'alloggio e sottoscrizione del contratto di locazione

Il Comune che ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa comunica l'avvenuta assegnazione ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria ed all'ATER territorialmente competente.
FORMALITA': l'ATER comunica all'assegnatario il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio. Contestualmente comunica all'assegnatario le condizioni per la sottoscrizione del contratto di locazione. La consegna dell'alloggio viene successivamente ufficializzata in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario incaricato dell'ATER
COSA SUCCEDE SE...
...L'assegnatario (o un suo delegato) non si presenta per la scelta dell'alloggio: decade dall'assegnazione e viene escluso dalla graduatoria.
...L'assegnatario rinuncia all'alloggio: la rinuncia é consentita solo se l'assegnatario svolge continuativamente la sua attività di lavoro fuori del territorio regionale o in caso di lunga degenza in una struttura assistenziale: qualsiasi altro motivo di rinuncia comporta la decadenza dall'assegnazione.
...L'assegnatario non adempie le condizioni fissate per la sottoscrizione del contratto di locazione: decade dall'assegnazione.
...L'assegnatario non va ad abitare nell'alloggio: se, dopo trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna l'assegnatario, ed il suo nucleo familiare, non abitano l'alloggio assegnato, l'assegnatario incorre nella decadenza, il contratto di locazione è risolto di diritto e l'assegnatario deve riconsegnare, entro i successivi trenta giorni, l'alloggio.

3. Determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento

Determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento

Alla determinazione del canone di locazione concorrono elementi oggettivi e soggettivi: i primi si riferiscono alle caratteristiche dell'alloggio (superficie convenzionale, categoria catastale, classe demografica del Comune, ubicazione, livello di piano, vetustà, stato di conservazione) così come indicate nella legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per caratteristiche soggettive si intendono invece quelle relative alla composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, numero di figli minori o a carico, presenza di un familiare affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3) ed al reddito complessivo da esso prodotto (che può derivare da lavoro dipendente, pensione, trattamento di cassa integrazione, indennità di mobilità o disoccup azione, sussidi assistenziali, assegni di mantenimento del coniuge separato o divorziato, lavoro autonomo o altri redditi non compresi in elenco); si vedano in proposito la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12,il Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2, la Legge Regionale 10 maggio 2001 n. 10 (art. 284).
COSA SUCCEDE SE...
...gli elementi soggettivi subiscono variazioni: se le variazioni sono riferite alla composizione del nucleo familiare (l'assegnatario si sposa, nasce o viene adottato o riconosciuto un figlio, rientra un componente precedentemente uscito, esce o muore un componente del nucleo familiare originario) occorre darne comunicazione all'ATER; se le variazioni riguardano il reddito, il canone può essere ridotto:
d'ufficio, attraverso l'aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari effettuato ogni due anni dall'ATER (la riduzione ha effetto immediato nei casi in cui la diminuzione del reddito sia dovuta a decesso, licenziamento o immissione nelle liste di mobilità, sospensione dal lavoro con trattamento di cassa integrazione dell'assegnatario o di uno dei componenti il nucleo familiare concorrente alla determinazione del reddito);
su richiesta dell'assegnatario, che abbia subìto nell'anno precedente una diminuzione di reddito: se la diminuzione è tale da permettere la collocazione nella fascia di reddito inferiore, l'ATER la dispone con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno in cui è pervenuta la richiesta dell'assegnatario.
L'utente deve pagare l'intero canone comunicato dall'ATER, presso gli uffici postali, utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c prestampato (poiché l'utilizzo di moduli di c/c postale difformi da quelli inviati dall'ATER non garantisce l'accredito degli importi versati sulla posizione contabile del singolo utente) ed entro la scadenza ivi indicata. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta l'addebito dell'indennità di ritardato pagamento.

4. Subentro nell'assegnazione

Subentro nell'assegnazione

In caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliatosi successivamente.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario subentra l'altro coniuge se il diritto di abitare nella casa coniugale gli sia stato attribuito dal giudice.
In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra l'altro coniuge se così si è convenuto tra loro e se quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio.
COSA FARE: è necessario produrre un'istanza scritta all'ATER al momento in cui si verifica l'evento, producendo contestualmente i documenti previsti (sostituiti da autocertificazione ove consentito). L'ATER verificherà la nuova situazione del nucleo familiare e formalizzerà il cambiamento nel contratto di locazione, che sarà intestato al nuovo assegnatario.

AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE FINALIZZATO AL SUBENTRO
Si determina nei seguenti casi:

  1. matrimonio dell'assegnatario;
     
  2. convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
     
  3. accrescimento della prole a seguito di nascita, riconoscimento o adozione;
     
  4. affidamento di minori;
     
  5. rientro di figli, già componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, a seguito di separazione consensuale omologata dal giudice competente.
     

COSA FARE: al determinarsi di una delle situazioni indicate nell'elenco, l'assegnatario deve comunicare immediatamente la nuova situazione all'ATER, che predisporrà, attraverso la struttura competente, una serie di verifiche e successivamente invierà una formale comunicazione sull'esito delle stesse all'interessato. Qualora nel corso dei controlli emergano dichiarazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetto ai fini dell'eventuale subentro nell'assegnazione. Inoltre se il nuovo nucleo costituitosi per uno dei motivi indicati perde uno o più requisiti per l'assegnazione (ad es. perché il nuovo entrato possiede un reddito al di sopra del limite consentito), l'assegnatario incorre nella decadenza dall'assegnazione.

5. Decadenza dall'assegnazione

Decadenza dall'assegnazione

La Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 prevede espressamente i casi in cui l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa decade automaticamente, con l'immediata risoluzione del contratto di locazione, al momento in cui l'ATER accerti una delle seguenti condizioni:

  1. cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato;
     
  2. mancata stabile occupazione dell'alloggio assegnato (salvo i casi autorizzati per gravi motivi);
     
  3. mutamento nella destinazione d'uso dell'alloggio;
     
  4. esercizio di attività illecite accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
     
  5. superamento del limite di reddito previsto per l'accesso al beneficio dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.
     

Il Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2prevede inoltre i seguenti due casi:

  1. mancato pagamento del corrispettivo per canone di locazione e servizi o altre inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto di locazione;
     
  2. perdita dei requisiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ad eccezione del requisito del reddito.
     

In ciascuno dei casi l'ATER, accertata l'esistenza di una delle condizioni citate, comunica all'assegnatario interessato ed al Comune l'attivazione delle procedure di decadenza nonché per il conseguente rilascio dell'alloggio.

6. Rilascio degli alloggi occupati senza titolo

Rilascio degli alloggi occupati senza titolo

Qualora pervenga la notizia di una occupazione o detenzione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (ad es. attraverso un verbale di constatazione dei vigili urbani) viene attivata la procedura di rilascio dell'alloggio.
COSA SUCCEDE: l'occupante senza titolo dell'alloggio viene perseguito con querela ex art. 633 del codice penale e contestualmente viene intimato il rilascio dell'alloggio pena l'esecuzione forzata del provvedimento. Lo stesso occupante, come anche il cedente, sono soggetti all'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 25.000.000 a lire 30.000.000 per l'illecito amministrativo commesso. Al pagamento di detta sanzione, l'occupante senza titolo dovrà provvedere presso il Comune territorialmente competente.
Il rilascio spontaneo dell'alloggio detenuto senza titolo non comporterà l'esclusione (per una sola volta), dell'occupante stesso, da future assegnazioni.
Gli occupanti senza titolo sono tenuti, fino al rilascio dell'alloggio, al pagamento di una indennità di occupazione pari al canone più elevato come definito dalla Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12.

7. Manutenzione degli alloggi in gestione o in proprietà dell'ATER

Manutenzione degli alloggi in gestione o in proprietà dell'ATER

Nel momento in cui l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa lo riceve in consegna, diventa responsabile dello stato di conservazione dello stesso, dovendo provvedere alle riparazioni di tutti quei danni, guasti o deterioramenti causati dal cattivo uso dell'alloggio, per negligenza o incuria; nonché alle riparazioni o agli interventi di piccola manutenzione all'interno dell'alloggio per mantenerlo in buone condizioni d'uso.
Il contratto di locazione sottoscritto dall'assegnatario ed il Regolamento per l'uso degli alloggi e dei servizi riportano le competenze specifiche degli assegnatari e dell'ATER riguardo ai diversi interventi di tipo manutentivo.
In generale, comunque, all'ATER spettano tutti gli interventi riguardanti prevalentemente le parti comuni dei fabbricati e quelli per guasti ai singoli alloggi non imputabili all'assegnatario. Inoltre, qualsiasi modifica o miglioria nell'interno dell'alloggio è a cura e carico dell'assegnatario, previa autorizzazione dell'ATER e, dove prescritta, autorizzazione esterna (concessione comunale, ecc.) su domanda dell'assegnatario stesso.
Nella sezione seguente sono riportati gli interventi a carico dell'assegnatario o dell'ATER, specificati per tipo.

8. La cessione in proprietà degli alloggi

La cessione in proprietà degli alloggi

La possibilità di acquistare l'alloggio condotto in locazione, a prezzo agevolato, è prevista sia da norme statali che da norme regionali.
Attualmente disciplinano la materia: