ALLOGGI
Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica tutti quelli destinati all’assistenza abitativa, più precisamente elencati dall’art. 10 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12:
- a) alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi;
- b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici e della Regione, ivi compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti di cui alla lettera a), che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente.
Risultano, pertanto, esclusi dal novero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa quelli:
- realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
- di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- di proprietà di enti pubblici previdenziali purch$eacute; non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Colore: blu
Colore: beige
Colore: rosso
Colore: azzurro
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Colore: arancio
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